ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di
attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di
liste
Volete voi che
sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, titolato
"Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle
seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una
coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le
dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o
i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione
che si candidano a governare depositano un unico programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della
persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei
collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico
a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle
coalizioni e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché, per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste
della coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché
la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed
individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10
per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una
lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una
lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione;";
art 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole: ", nonché le liste delle coalizioni che non hanno
superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti
validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole:
"coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito
di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),
lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le
liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito
sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi;";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma
delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al
riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già
individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si
procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi
del numero 4);";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la
compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al
numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione
medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
"coalizioni o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal
comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di
ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di
cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla
coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima,
si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se
il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa
attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di
seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e
nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a
tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai
fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle
altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le
liste della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti
tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede
ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di
liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui
al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in
una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,
procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine
di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla
lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni,
alla lista facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: ", 3" ?