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Capo I
Principi Generali
ART. 1
Oggetto
Il presente regolamento,
stabilisce le norme organizzative per l’attuazione e il
funzionamento dell’istituto del Difensore civico secondo quanto
previsto dall'art. 8 della L. 8.06.1990, n. 142, come recepita con
L. R. 11.12.1991, n. 48, ed in conformità agli artt. 117 e
seguenti del vigente statuto comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30.09.2004.
ART. 2
Istituzione
L’ufficio del Difensore
civico, istituito secondo le disposizioni dello statuto dell'ente,
svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
della pubblica Amministrazione.
Il Difensore civico
svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza; non è
sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
L’ufficio del Difensore
civico ha sede presso il Palazzo Municipale.
L'ubicazione specifica è
fissata con determinazione del Sindaco.
ART. 3
Modalità di elezione e durata in
carica
Il Difensore civico è
eletto dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dal suo
insediamento.
La votazione avviene a
scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali
aventi diritto al voto.
Qualora non venga
raggiunto il quorum richiesto, la votazione deve essere ripetuta in
una successiva seduta da tenersi entro quindici giorni.
Il Difensore civico è
eletto sulla base di una lista di candidati compilata dal
Responsabile del servizio “Segreteria Generale” tra tutte le istanze
di candidatura pervenute a seguito di avviso pubblico, da affiggere
per la durata di trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune e nelle
vie e piazze cittadine.
Possono essere candidati
alla carica di Difensore civico tutti i cittadini eleggibili alla
carica di consigliere comunale e che siano residenti nel Comune da
almeno 5 anni continuativi, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o scienze politiche, che abbiano maturato da
almeno dieci anni esperienza in discipline giuridico-amministrative
e che diano garanzia di imparzialità, indipendenza, obiettività ed
equilibrio di giudizio.
Le singole candidature
devono essere presentate da almeno 250 cittadini elettori del Comune
con dichiarazione sottoscritta ed autenticata nelle forme di legge.
Alla candidatura deve
essere allegata la dichiarazione di accettazione del candidato con
sottoscrizione ed autenticazione nelle forme di legge.
Le dichiarazioni di
candidatura debbono contenere:
a)
i dati anagrafici completi e
residenza;
b)
il titolo di studio posseduto:
diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;
c)
il curriculum professionale e
l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche o in
società private in atto ricoperte e precedentemente ricoperte;
d)
dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, a norma di legge, attestante la propria estraneità
alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 7 della legge regionale
n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Scaduto il termine per la
presentazione delle proposte di candidatura e compilato l’elenco di
quelle pervenute da parte del Responsabile del servizio “Segreteria
Generale”, vengono trasmessi tutti gli atti al Consiglio Comunale
affinché, entro il termine di trenta giorni, effettui motivata
selezione, tramite la conferenza dei capigruppo consiliari, in
ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo
statuto e proceda, quindi, alla nomina.
Qualora, nel termine di
cui al 1° comma, non siano state presentate proposte di candidatura
o quelle pervenute, con parere motivato del Consiglio Comunale, non
siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti
richiesti dalla legge e dallo statuto, si procederà alla
pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
Il Sindaco, entro cinque
giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina,
dà immediato avviso, a mezzo notifica, all’interessato, il quale
entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso dell’avvenuta
nomina, deve comunicare la propria accettazione dichiarando, nel
contempo, l’inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni
di incompatibilità.
Qualora la nomina non
venga accettata, il Consiglio Comunale deve procedere alla nuova
nomina entro sessanta giorni dalla comunicazione di non
accettazione.
Il Difensore civico
rimane in carica cinque anni dalla data di accettazione della nomina
ed esercita le sue prestazioni sino all’insediamento del successore.
Il Difensore civico
può essere riconfermato per una sola volta.
Il Difensore Civico, non
appena insediatosi, stabilisce gli orari e i giorni di ricevimento
che comunque non potranno essere inferiori a tre giorni per almeno
quindici ore settimanali da effettuare negli orari di
apertura degli uffici comunali, assicurando il servizio anche nelle
ore pomeridiane, dandone comunicazione al Sindaco per gli
adempimenti di competenza.
La Giunta Municipale
provvederà entro 30 giorni alla dotazione dei mezzi necessari per
consentire al Difensore civico l’espletamento delle sue funzioni.
Il Sindaco provvede a
dare notizia alla cittadinanza dell’attivazione dell’istituto del
Difensore Civico entro venti giorni dall’entrata in carica del suo
titolare.
L’informazione, tramite
manifesti pubblici e affissione all’Albo Pretorio, deve assicurare
ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore
Civico, della persona nominata per esercitarle, della sede, orario
e numero di telefono del suo Ufficio, dei soggetti che hanno diritto
di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito delle
funzioni esercitate dallo stesso nei riguardi dell’utenza.
ART. 4
Giuramento
Il Difensore civico, dopo
l'elezione e previa notifica della nomina da parte del Sindaco,
assume la funzione dopo avere prestato giuramento davanti al
Consiglio Comunale con la seguente formula: “Giuro di osservare
lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere le mie
funzioni al solo scopo del pubblico bene e nell’interesse della
collettività”.
ART.
5
Incompatibilità,
decadenza, revoca e dimissioni
Oltre che per la
scadenza naturale dell’incarico, prevista dal precedente
articolo 3, il Difensore civico cessa dalla carica per decadenza,
revoca o dimissioni.
Il Difensore civico viene
dichiarato decaduto dalla carica, con le modalità previste per il
consigliere comunale, nei seguenti casi:
a) quando venga a trovarsi in una
condizione di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alla
carica di consigliere comunale;
b) quando venga eletto ad una delle
seguenti cariche:
- membro del Parlamento, consigliere
regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e componente
degli organi dei Consorzi;
- membro degli organi di gestione di
enti, istituti ed aziende pubbliche, sotto la sorveglianza del
Comune, e a partecipazione pubblica, di cui il Comune fa parte,
ausl, ministri di culto;
- consulente tecnico, legale o
amministrativo, che presti la sua opera per il Comune o per enti
sottoposti al suo controllo o vigilanza.
c) per assenza od impedimento,
ancorchè giustificati, che si protragga per oltre 3 mesi.
d) nel caso in cui non trasmette la
relazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 capo III del
medesimo regolamento.
Al verificarsi di una
causa di incompatibilità, l’interessato ha il diritto di optare,
entro il termine di giorni dieci, tra l’una e l’altra carica fra
loro incompatibili.
Il Difensore civico è
revocabile in qualunque momento dal Consiglio Comunale, con motivato
provvedimento di censura, per gravi violazioni di legge o
documentata inefficienza, connesse all’esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Comunale
può disporre la revoca del Difensore civico per grave inadempienza
ai doveri d’ufficio.
La procedura di revoca
è promossa, con proposta motivata:
a)
Dal Sindaco;
b)
Dal Presidente del
Consiglio Comunale;
c)
Da almeno un quinto
dei consiglieri aventi diritto al voto.
Esaminata la proposta, il
Consiglio Comunale decide preliminarmente in merito alla fondatezza
della stessa con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto,
della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali aventi diritto
al voto. Se la proposta è ritenuta fondata, il Consiglio Comunale
dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore civico ,
invitandolo, attraverso il Presidente del Consiglio, a presentare le
sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso infruttuosamente tale
termine, il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca e
sulle deduzioni dell’interessato con il voto espresso a scrutinio
segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto al
voto.
L’avvenuta revoca è notificata dal
Sindaco all’interessato, che cessa immediatamente dall’esercizio
delle funzioni.
In ogni caso, resta fermo
in capo al Difensore civico il dovere deontologico di astenersi da
rapporti con l'ente riconducibili a conflitti d'interesse.
Le dimissioni del
Difensore civico vanno presentate al Consiglio Comunale che ne
prende atto nella prima seduta successiva alla ricezione delle
stesse.
Quando l’incarico cessa
per decadenza, revoca, dimissioni o per altra causa diversa dalla
naturale scadenza, il Responsabile del Servizio “Segreteria
Generale” deve avviare il procedimento per la nomina del nuovo
Difensore civico entro sessanta giorni.
ART. 6
Responsabilità
Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 357 del codice penale, il Difensore civico assume
la qualifica di pubblico ufficiale.
In materia di
responsabilità, al Difensore civico si applicano le disposizioni
dell'art.58 della L. 8.06.1990, n. 142, come recepito con L. R.
11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7
Indennità di carica e missione
Il Difensore civico
riceve il trattamento economico spettante, in relazione alle norme
vigenti per il Comune, all’assessore comunale con i relativi
diritti per quanto attiene il trattamento di rimborso spese.
Capo II
Funzionamento
ART. 8
Soggetti aventi titolo
L’intervento del
Difensore Civico comunale può essere richiesto dai cittadini
italiani, stranieri o apolidi che:
a) risiedono stabilmente o dimorano
abitualmente nel Comune;
b) pur non trovandosi nelle
condizioni di cui alla lettera a), prestano attività
professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono
aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio
comunale.
Tale intervento può
essere, inoltre, richiesto:
a) dalle associazioni di
partecipazione popolare regolarmente costituite;
b) dalle organizzazioni del
volontariato riconosciute ai sensi di legge;
c) dalle altre formazioni sociali che
rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità
di tutela.
L’intervento del
Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti
indicati dal successivo art. 11.
ART. 9
Attribuzioni e finalità
Il Difensore civico con
la sua azione persegue le finalità seguenti:
a) eliminare gli abusi, cioè rilevare
sostanzialmente il cattivo uso che l'autorità comunale (organi
istituzionali, uffici, servizi ed enti) fa dell'esercizio della
funzione amministrativa, evidenziando il contrasto con le finalità,
che di norma è necessario perseguire;
b) eliminare le disfunzioni, cioè il
cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si
rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso
istituzioni, aziende, società che gestiscono servizi pubblici;
c) eliminare le carenze ed i ritardi,
cioè la mancanza sostanziale o il ritardo di intervento nei
confronti dei cittadini singoli o associati, dovuti all'assenza di
regolamentazione di determinate materie o per inesistenza dei
servizi comunque essenziali alla vita collettiva;
d) attivare le iniziative di cui alle
lettere a), b), e c), ad istanza di cittadini singoli o associati o
di propria iniziativa;
e) denunciare - ove occorra -
all'autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili
e di cui abbia avuto conoscenza.
ART. 10
Limiti alla funzione del Difensore
civico
Non possono ricorrere al
Difensore Civico:
a) i Consiglieri Comunali in carica
nel Comune;
b) il Segretario Generale ed i
Revisori dei conti dell’Ente, delle aziende e dei consorzi;
c) le pubbliche Amministrazioni;
d) i dipendenti dell’Amministrazione
Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi, sottoposti
alla vigilanza del Comune, per far valere pretese derivanti dal
rapporto d’impiego o di lavoro con l’Amministrazione od altri
soggetti fra quelli sopra elencati, presso cui prestano la loro
attività lavorativa.
Il Difensore civico non
può intervenire:
a) su atti dell’Amministrazione a
contenuto meramente politico;
b) su atti o procedimenti in
riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad
organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
c) su ogni atto o fatto dei quali sia
stata investita in qualunque modo l’autorità giudiziaria penale, a
prescindere dalla fase in cui possa trovarsi l’eventuale
procedimento;
d) su atti di accertamento di valore
a fini tributari;
e) su richiesta dei soggetti legati
da rapporti di impiego con il Comune o con gli enti da esso
dipendenti, al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto
di lavoro;
f) sul bilancio comunale.
Non rientrano nella
competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie
comunque promosse od insorte nei confronti del Comune, delle
Istituzioni, Aziende e Consorzi, da concessionari ed appaltatori di
opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni
professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti
suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.
ART. 11
Oggetto e forma della richiesta
L’istanza deve essere
avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari per
l’esatta identificazione del richiedente e della pratica o
procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l’intervento;
nel caso in cui la richiesta sia effettuata verbalmente, il
Difensore Civico o i suoi collaboratori che la ricevono, assumono
per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola
sottoscrivere all’interessato.
ART. 12
Diritto d'accesso.
Il Difensore Civico per
l’esercizio delle sue funzioni, su istanza o d’ufficio, ha diritto,
nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi del
Comune, direttamente od a mezzo del suo Ufficio:
a) di richiedere, per iscritto,
notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte
alla sua attenzione;
b) di consultare e ottenere copia, ad
esclusione degli atti riservati per espressa indicazione della
legge, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi
all’oggetto del suo intervento, e di acquisire tutte le informazioni
sullo stesso disponibili.
Le notizie ed
informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico,
entro un congruo termine che va da un minimo di una settimana
ad un massimo di quindici giorni, a seconda della rilevanza e
complessità della pratica, con la massima completezza ed
esattezza. Esse devono comprendere tutto quanto è a
conoscenza dell’Ufficio interpellato, in merito all’oggetto della
richiesta.
Le notizie ed
informazioni sono sempre rese per iscritto e, ove necessario,
corredate dalla documentazione in copia.
Il rilascio delle copie
avviene in carta libera per uso d’ufficio e nel più breve tempo.
Il Difensore Civico è
tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione della carica.
Al Difensore civico non
può essere opposto il segreto d'ufficio, ad eccezione dei casi
previsti dalla vigente normativa in materia.
ART. 13
Registrazione atti
Presso l’ufficio del
Difensore civico è tenuto un apposito registro per l'iscrizione
cronologica degli atti ricevuti.
Tutti gli atti di cui al
presente regolamento ove la tecnologia dell'ente lo consenta possono
essere trasmessi anche con supporti informatici, posta elettronica e
quant'altro.
ART. 14
Partecipazione alle sedute del
Consiglio Comunale
Il Difensore civico, su
invito formale del Presidente del Consiglio o della Conferenza dei
Capigruppo può partecipare alle sedute del Consiglio, quale
osservatore, allorché le adunanze non siano segrete o vi possano
ricorrere contrasti d'interesse.
ART. 15
Modalità d'intervento
Il Difensore civico in
relazione alle attribuzioni riconosciutegli dal presente regolamento
può, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 12:
a) convocare il responsabile del
procedimento per ottenere chiarimenti e notizie sullo stato della
pratica oggetto del proprio intervento;
d) segnalare per iscritto al Sindaco
le disfunzioni e le inadempienze riscontrate.
Tutti i soggetti di
cui al precedente art. 8 che ritengano leso un loro diritto
od interesse legittimo da un determinato atto o da un
comportamento della pubblica amministrazione nell’ambito del
territorio comunale, possono rivolgersi, in forma scritta, al
Difensore civico, inviandone copia al Sindaco.
Il Difensore civico,
entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza ai sensi del precedente
articolo 12, può convocare direttamente il responsabile del
procedimento interessato per ottenere chiarimenti ed informazioni o
per procedere congiuntamente all'esame della pratica o del
procedimento.
Ultimato l'esame di cui
al precedente comma il Difensore civico, d'intesa con il
responsabile del procedimento, stabilisce il termine massimo, nel
rispetto della vigente normativa in materia e tenendo conto
dei tempi del procedimento amministrativo, per la definizione del
medesimo, dandone immediata comunicazione all'istante, al
Sindaco e all'organo competente all'emanazione del provvedimento
finale.
Trascorso il termine
suddetto senza che sia stata definita la pratica o il procedimento,
il Difensore civico attiva le azioni di cui al precedente art. 10.
Il Difensore civico può
intervenire anche su sollecitazione di formazioni sociali, al fine
di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle
leggi vigenti e per garantire, altresì, l’interesse ad ottenere i
dati e le informazioni disponibili presso le Amministrazioni
pubbliche vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari o
utili per lo svolgimento dell’attività dei richiedenti.
Al di là degli interventi
a richiesta, il Difensore civico può intervenire di propria
iniziativa qualora venga a conoscenza di situazioni rilevanti
nell’ambito delle sue funzioni istituzionali.
Qualsiasi richiesta o
sollecitazione del Difensore civico, anche se non accolta, impone
l’obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei
servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a quindici
giorni dal ricevimento.
La richiesta del
Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da
autorità per ragioni di giustizia; in caso di omissione o di
inadeguatezza della risposta da parte del responsabile del servizio
interessato, lo stesso è sottoposto alle sanzioni ed
alle responsabilità previste dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
Il Difensore civico con
idonea motivazione può denunciare all’Amministrazione Comunale le
cause di inefficienza degli uffici, prospettando la sostituzione dei
responsabili se si riscontrano negligenze ed inidoneità gravi e
reiterate.
ART. 16
Mediazione
Relativamente ai
casi per cui la legge prevede che i procedimenti possano essere
conclusi da accordi tra la Pubblica Amministrazione e soggetti
privati, il Difensore civico può svolgere funzioni di mediazione e
ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziale, sempre che il
terzo gli affidi tale incarico con richiesta formale e
l'Amministrazione Comunale lo accetti.
La mediazione avviene con
modalità informali che possono raggiungere la forma di un'intesa
scritta a cura del Difensore civico ed accettata per il Comune dal
Sindaco o dall'Assessore al ramo e dal Responsabile del servizio.
ART. 17
Sanzioni per i dipendenti
Il Difensore Civico può
segnalare al Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari
per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la vigente
normativa in materia, il funzionario o dipendente comunale o
dell’Istituzione, Azienda od altro soggetto, che:
a) impedisca o ritardi, senza un
giustificato motivo, l’accesso del Difensore Civico alle notizie,
informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso
richiesti;
b) si rifiuti o non si renda
disponibile per l’esame congiunto della pratica o del procedimento
di cui al secondo comma dell’art. 16;
c) non rispetti il termine massimo
per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal
Difensore Civico, senza averne dato adeguate giustificazioni;
d) nella formazione dell’atto o
provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal
Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione
dell’inosservanza;
e) in generale, ostacoli, ritardi ed
impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.
Il Responsabile
dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, dopo aver acquisito la
decisione se instaurare o meno un procedimento disciplinare, da
parte del Segretario Generale per i funzionari e da parte dei
rispettivi Responsabili dei servizi per il restante personale, dà
comunicazione al Difensore civico delle proprie determinazioni e
delle decisioni dell’organo competente.
Capo III
Rapporti istituzionali con gli
organi del Comune
ART. 18
Relazioni
con il Consiglio Comunale
1.
Il Difensore Civico, entro il 31 gennaio di ogni anno, ha l'obbligo di
presentare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui
provvedimenti adottati nell'anno precedente, indicando le
disfunzioni e le
irregolarità rilevate, formulando eventuali proposte, suggerendo
soluzioni
per la loro
eliminazione, innovazioni procedurali ed organizzative per
migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione
amministrativa.
2.
La relazione viene
rimessa dal Difensore Civico al Presidente del
Consiglio Comunale ed al Sindaco.
Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine
del giorno della prima seduta utile. Copia della relazione è
trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed al Segretario Generale.
3.
Il
Difensore Civico partecipa alla seduta del Consiglio Comunale nella
quale
viene esaminata la relazione, dandone personalmente lettura e
fornendo eventuali informazioni e
chiarimenti.
Alla relazione del Difensore
civico viene data ampia pubblicità mediante affissione all'Albo
Pretorio, su internet, etc..
Per il rilascio di
eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari
per il diritto d'accesso.
4.
Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle
segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali
determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le
ulteriori misure di competenza
della Giunta Comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
5.
La
relazione viene pubblicata congiuntamente alla deliberazione
consiliare relativa alla
discussione.
6.
Nei casi di particolare rilevanza o urgenza il Difensore Civico può
far conoscere singoli casi o
questioni al Sindaco ed al Presidente del
Consiglio Comunale affinché
vengano discussi dall'organo consiliare, che
deve essere convocato entro
trenta giorni, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
7.
Il difensore civico ha
facoltà di rendere nota all'opinione pubblica, attraverso i mezzi
d'informazione, l'attività svolta.
ART.
19
Rapporti
con la Giunta Comunale
1.
Il
Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla Giunta
Comunale in ordine all'esercizio delle funzioni del suo
ufficio.
2.
La Giunta Comunale può convocare il
Difensore Civico per avere informazioni
sull'attività svolta.
ART. 20
Rapporti
con il Sindaco
1.
Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per quanto
previsto
dal presente
Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto
l'intervento degli Organi
Comunali.
2.
Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di competenza
del
medesimo o della Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e
provvedere alle dotazioni
d'ufficio.
ART. 21
Rapporti
con il Segretario Generale
1.
Il Difensore
Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed
irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando
gli uffici ed
i dipendenti
responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto
previsto dal presente regolamento.
2.
Il Segretario
Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per
assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino
allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il
miglior esercizio delle
funzioni di difesa civica.
3.
Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le
informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso,
occorrenti al Difensore
Civico, per l'esercizio delle sue funzioni.
ART.
22
Relazioni periodiche
Il Difensore civico, ove
lo ritenga opportuno, può inviare apposita relazione al Consiglio
Comunale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati
ritardi, disfunzioni o irregolarità, formulando suggerimenti e
proposte per migliorare l'azione amministrativa.
ART. 23
Iscrizione all'Associazione Nazionale
Difensori Civici
Il Difensore civico può
iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori civici per
realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento
nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.
Capo IV
Risorse umane e strumentali
ART. 24
Sede ed attrezzature
L’ufficio del Difensore Civico ha
sede presso idoneo locale messo a disposizione dall’Amministrazione
Comunale adeguato al prestigio delle funzioni che debbono esservi
esercitate, di facile accesso da parte del pubblico.
All’ufficio del Difensore
civico, per l'assolvimento delle proprie funzioni vanno assegnate
adeguate risorse umane e strumentali in relazione ai carichi di
lavoro strutturali, funzionali, procedurali ed operativi, tenendo
conto delle generali risorse dell'ente.
Nella rideterminazione
della dotazione organica, ai sensi della vigente normativa in
materia, la Giunta Municipale deve tenere conto dell'istituzione
dell’ufficio del Difensore civico e assegnare il personale
necessario dell’area amministrativa, con riferimento ai criteri di
cui al comma precedente.
Durante il periodo di
assegnazione tale personale è alle dipendenze funzionali del
Difensore civico ed assegnato all’U. O. “Segreteria Generale”.
ART. 25
Imputazione ed adempimenti di spesa
Le spese inerenti il
funzionamento dell’ufficio del Difensore civico saranno previste in
un apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune,
attribuito al Responsabile del servizio “Segreteria Generale”.
Capo V
Norme di rinvio e finali
ART. 26
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme
statali e regionali, statutarie e tutte le circolari sulla materia.
Le norme di legge e le
disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione
aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento
prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno
osservate, nelle more della modifica del presente da parte dei
competenti organi.
Dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme
regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonchè ogni
altra disposizione incompatibile.
Il presente regolamento,
una volta efficace, potrà essere modificato con successiva
deliberazione consiliare.
ART. 27
Informazione ai cittadini
Contestualmente all’entrata in
vigore del regolamento e all’attivazione dell’ufficio del Difensore
Civico, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le
funzioni di tale istituto, il suo ambito di attività, la persona
eletta ad esercitarla, la sede e gli orari d’ufficio, i soggetti che
hanno diritto di richiedere i suoi interventi ed il carattere
gratuito degli stessi.
ART. 28
Diffusione del Regolamento
Copia del presente
Regolamento sarà inviata, entro giorni dieci dalla sua esecutività,
ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili dei Servizi comunali, alle
Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dal Comune ed ai Consorzi ai
quali il Comune partecipa.
I responsabili dei servizi di cui al
comma 1 sono tenuti a dare adeguata conoscenza del contenuto del
regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme
nello stesso contenute siano tempestivamente e rigorosamente
osservate.
ART. 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento
entra in vigore dopo il quindicesimo dalla data della
ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 32
dello Statuto comunale.
L’entrata in vigore del presente
regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.
ART. 30
Comunicazione
Entro 10 giorni
dall’insediamento del Difensore Civico sarà dato pubblico avviso con
manifesti murali e messaggi televisivi circa le funzioni, sede e
orari di servizio.
ART. 31
Norme finali
Il presente regolamento sarà
inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di
chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalle vigenti
disposizioni.
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