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COMUNE DI PATERNO’
PROVINCIA DI CATANIA

U. O. "Segreteria Generale"

REGOLAMENTO COMUNALE DEL
DIFENSORE CIVICO

Capo I

Principi Generali

ART. 1

Oggetto

 

            Il presente regolamento, stabilisce le norme organizzative per l’attuazione e il funzionamento dell’istituto del Difensore civico secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.  8.06.1990, n. 142, come recepita con L. R. 11.12.1991, n. 48, ed in conformità agli artt. 117 e seguenti del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30.09.2004.

 

ART. 2

Istituzione

 

            L’ufficio del Difensore civico, istituito secondo le disposizioni dello statuto dell'ente, svolge funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione.

 

            Il Difensore civico svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

 

            L’ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo Municipale.

 

            L'ubicazione specifica è fissata con determinazione del Sindaco.

 

ART. 3

Modalità di elezione e durata in carica

 

            Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dal suo insediamento.

 

            La votazione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali aventi diritto al voto.

 

            Qualora non venga raggiunto il quorum richiesto, la votazione deve essere ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro quindici giorni.

 

            Il Difensore civico è eletto sulla base di una lista di candidati compilata dal Responsabile del servizio “Segreteria Generale” tra tutte le istanze di candidatura pervenute a seguito di avviso pubblico, da affiggere per la durata di trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune e nelle vie e piazze cittadine.

 

            Possono essere candidati alla carica di Difensore civico tutti i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale e che siano residenti nel Comune da almeno 5 anni continuativi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, che abbiano maturato da almeno dieci anni esperienza in discipline giuridico-amministrative e che diano garanzia di imparzialità, indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

 

            Le singole candidature devono essere presentate da almeno 250 cittadini elettori del Comune con dichiarazione sottoscritta ed autenticata nelle forme di legge.

 

            Alla candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione del candidato con sottoscrizione ed autenticazione nelle forme di legge.

 

            Le dichiarazioni di candidatura debbono contenere:

 

a) i dati anagrafici completi e residenza;

b) il titolo di studio posseduto: diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

c) il curriculum professionale e l’occupazione abituale, l’elenco delle cariche pubbliche o in società private in atto ricoperte e precedentemente ricoperte;

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma di legge, attestante la propria estraneità alle condizioni di cui al comma 9 dell’art. 7 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni.

 

            Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e compilato l’elenco di quelle pervenute da parte del Responsabile del servizio “Segreteria Generale”, vengono trasmessi tutti gli atti al Consiglio Comunale affinché, entro il termine di trenta giorni, effettui motivata selezione, tramite la conferenza dei capigruppo consiliari, in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto e proceda, quindi, alla nomina.

 

            Qualora, nel termine di cui al 1° comma, non siano state presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato del Consiglio Comunale, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

 

            Il Sindaco, entro cinque giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina, dà immediato avviso, a mezzo notifica, all’interessato, il quale entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso dell’avvenuta nomina, deve comunicare la propria accettazione dichiarando, nel contempo, l’inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

 

            Qualora la nomina non venga accettata, il Consiglio Comunale deve procedere alla nuova nomina entro sessanta giorni dalla comunicazione di non accettazione.

 

            Il Difensore civico rimane in carica cinque anni dalla data di accettazione della nomina ed esercita le sue prestazioni sino all’insediamento del successore.

 

            Il Difensore civico può essere riconfermato per una sola volta.

 

            Il Difensore Civico, non appena insediatosi, stabilisce gli orari e i giorni di ricevimento che comunque non potranno essere inferiori a tre giorni per almeno quindici ore settimanali da effettuare negli orari di apertura degli uffici comunali, assicurando il servizio anche nelle ore pomeridiane, dandone comunicazione al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

 

            La Giunta Municipale provvederà entro 30 giorni alla dotazione dei mezzi necessari per consentire al Difensore civico l’espletamento delle sue funzioni.

 

            Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell’attivazione dell’istituto del Difensore Civico entro venti giorni dall’entrata in carica del suo titolare.

 

            L’informazione, tramite manifesti pubblici e affissione all’Albo Pretorio, deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona nominata per  esercitarle, della sede, orario e numero di telefono del suo Ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito delle funzioni esercitate dallo stesso nei riguardi dell’utenza.

 

ART. 4

Giuramento

 

            Il Difensore civico, dopo l'elezione e previa notifica della nomina da parte del Sindaco, assume la funzione dopo avere prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene e nell’interesse della collettività”.

 

ART. 5

Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni

 

            Oltre che per la scadenza naturale dell’incarico, prevista dal precedente articolo 3, il Difensore civico cessa dalla carica per decadenza, revoca o dimissioni.

 

            Il Difensore civico viene dichiarato decaduto dalla carica, con le modalità previste per il consigliere comunale, nei seguenti casi:

 

a) quando venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alla carica di consigliere comunale;

 

b) quando venga eletto ad una delle seguenti cariche:

 

- membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e  componente degli organi dei Consorzi;

 

- membro degli organi di gestione di enti, istituti ed aziende pubbliche, sotto la sorveglianza del Comune, e a partecipazione pubblica, di cui il Comune fa parte, ausl, ministri di culto;

 

- consulente tecnico, legale o amministrativo, che presti la sua opera per il Comune o per enti sottoposti al suo controllo o vigilanza.

 

c) per assenza od impedimento, ancorchè giustificati, che si protragga per oltre 3 mesi.

 

d) nel caso in cui non trasmette la relazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 capo III del medesimo regolamento.

 

            Al verificarsi di una causa di incompatibilità, l’interessato ha il diritto di optare, entro il termine di giorni dieci, tra l’una e l’altra carica fra loro incompatibili.

 

            Il Difensore civico è revocabile in qualunque momento dal Consiglio Comunale, con motivato provvedimento di censura, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, connesse all’esercizio delle sue funzioni.

 

            Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore civico per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

 

            La procedura di revoca è promossa, con proposta motivata:

 

a)      Dal Sindaco;

b)      Dal Presidente del Consiglio Comunale;

c)      Da almeno un quinto dei consiglieri aventi diritto al voto.

 

Esaminata la proposta, il Consiglio Comunale decide preliminarmente in merito alla fondatezza della stessa con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali aventi diritto al voto. Se la proposta è ritenuta fondata, il Consiglio Comunale dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore civico , invitandolo, attraverso il Presidente del Consiglio, a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell’interessato con il voto espresso a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri aventi diritto al voto.

 

L’avvenuta revoca è notificata dal Sindaco all’interessato, che cessa immediatamente dall’esercizio delle funzioni.

 

            In ogni caso, resta fermo in capo al Difensore civico il dovere deontologico di astenersi da rapporti con l'ente riconducibili a conflitti d'interesse.

 

            Le dimissioni del Difensore civico vanno presentate al Consiglio Comunale che ne prende atto nella prima seduta successiva alla ricezione delle stesse.

 

            Quando l’incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altra causa diversa dalla naturale scadenza, il Responsabile del Servizio “Segreteria Generale” deve avviare il procedimento per la nomina del nuovo Difensore civico entro sessanta giorni.

 

ART. 6

Responsabilità

 

            Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, il Difensore civico assume la qualifica di pubblico ufficiale.

 

            In materia di responsabilità, al Difensore civico si applicano le disposizioni dell'art.58 della L. 8.06.1990, n. 142, come recepito con L. R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 7

Indennità di carica e missione

 

            Il Difensore civico riceve il trattamento economico spettante, in relazione alle norme vigenti per il Comune, all’assessore comunale con i relativi diritti per quanto attiene il trattamento di  rimborso spese.

 

 

 

 

 

Capo II

Funzionamento

 

ART. 8

Soggetti aventi titolo

 

            L’intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai cittadini italiani, stranieri o apolidi che:

 

a) risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;

 

b) pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale.

 

            Tale intervento può essere, inoltre, richiesto:

 

a) dalle associazioni di partecipazione popolare regolarmente costituite;

b) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

c) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

 

            L’intervento del Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 11.            

 

ART. 9

Attribuzioni e finalità

 

            Il Difensore civico con la sua azione persegue le finalità seguenti:

 

a) eliminare gli abusi, cioè rilevare sostanzialmente il cattivo uso che l'autorità comunale (organi istituzionali, uffici, servizi ed enti) fa dell'esercizio della funzione amministrativa, evidenziando il contrasto con le finalità, che di norma è necessario perseguire;

 

b) eliminare le disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende, società che gestiscono servizi pubblici;

 

c) eliminare le carenze ed i ritardi, cioè la mancanza sostanziale o il ritardo di intervento nei confronti dei cittadini singoli o associati, dovuti all'assenza di regolamentazione di determinate materie o per inesistenza dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva;

 

d) attivare le iniziative di cui alle lettere a), b), e c), ad istanza di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa;

 

e) denunciare - ove occorra - all'autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili e di cui abbia avuto conoscenza.

 

 

 

ART. 10

Limiti alla funzione del Difensore civico

 

            Non possono ricorrere al Difensore Civico:

 

a) i Consiglieri Comunali in carica nel Comune;

 

b) il Segretario Generale ed i Revisori dei conti dell’Ente, delle aziende e dei consorzi;

 

c) le pubbliche Amministrazioni;

 

d) i dipendenti dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti e Consorzi, sottoposti alla vigilanza del Comune, per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro con l’Amministrazione od altri soggetti fra quelli sopra elencati, presso cui prestano la loro attività lavorativa.

 

            Il Difensore civico non può intervenire:

 

a) su atti dell’Amministrazione a contenuto meramente politico;

 

b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

 

c) su ogni atto o fatto dei quali sia stata investita in qualunque modo l’autorità giudiziaria penale, a prescindere dalla fase in cui possa trovarsi l’eventuale procedimento;

 

d) su atti di accertamento di valore a fini tributari;

 

e) su richiesta dei soggetti legati da rapporti di impiego con il Comune o con gli enti da esso dipendenti, al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro;

 

f) sul bilancio comunale.

 

            Non rientrano nella competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti del Comune, delle Istituzioni, Aziende e Consorzi, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

 

ART. 11

Oggetto e forma della richiesta

 

            L’istanza deve essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari per l’esatta identificazione del richiedente e della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l’intervento; nel caso in cui la richiesta sia effettuata verbalmente, il Difensore Civico o i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all’interessato.

ART. 12

Diritto d'accesso.

 

            Il Difensore Civico per l’esercizio delle sue funzioni, su istanza o d’ufficio, ha diritto, nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi del Comune, direttamente od a mezzo del suo Ufficio:

 

a) di richiedere, per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

 

b) di consultare e ottenere copia, ad esclusione degli atti riservati per espressa indicazione della legge, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento, e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

 

            Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico, entro un congruo termine che va da un minimo di una settimana ad un massimo di quindici giorni, a seconda della rilevanza e complessità della pratica, con la massima completezza ed esattezza. Esse devono comprendere tutto quanto è a conoscenza dell’Ufficio interpellato, in merito all’oggetto della richiesta.

 

            Le notizie ed informazioni sono sempre rese per iscritto e, ove necessario, corredate dalla documentazione in copia.

 

            Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d’ufficio e nel più breve tempo.

 

            Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione della carica.

 

            Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, ad eccezione dei casi previsti dalla vigente normativa in materia.

 

ART. 13

Registrazione atti

 

            Presso l’ufficio del Difensore civico è tenuto un apposito registro per l'iscrizione cronologica degli atti ricevuti.

 

            Tutti gli atti di cui al presente regolamento ove la tecnologia dell'ente lo consenta possono essere trasmessi anche con supporti informatici, posta elettronica e quant'altro.

 

ART. 14

Partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale

 

            Il Difensore civico, su invito formale del Presidente del Consiglio o della Conferenza  dei Capigruppo può partecipare alle sedute del Consiglio, quale osservatore, allorché le adunanze non siano segrete o vi possano ricorrere contrasti d'interesse.

 

ART. 15

Modalità d'intervento

 

            Il Difensore civico in relazione alle attribuzioni riconosciutegli dal presente regolamento può, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 12:

 

a) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti e notizie sullo stato della pratica oggetto del proprio intervento;

 

d) segnalare per iscritto al Sindaco le disfunzioni e le inadempienze riscontrate.

 

            Tutti i soggetti di cui al precedente art. 8 che ritengano leso un loro diritto od interesse legittimo da un determinato atto o da un comportamento della pubblica amministrazione nell’ambito del territorio comunale, possono rivolgersi, in forma scritta, al Difensore civico, inviandone copia al Sindaco.

 

            Il Difensore civico, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza ai sensi del precedente articolo 12, può convocare direttamente il responsabile del procedimento interessato per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica o del procedimento.

 

            Ultimato l'esame di cui al precedente comma il Difensore civico, d'intesa con il responsabile del procedimento, stabilisce il termine massimo, nel rispetto della vigente normativa in materia e tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, per la definizione del medesimo, dandone immediata comunicazione all'istante, al Sindaco e all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

 

            Trascorso il termine suddetto senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico attiva le azioni di cui al precedente art. 10.

 

            Il Difensore civico può intervenire anche su sollecitazione di formazioni sociali, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire, altresì, l’interesse ad ottenere i dati e le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari o utili per lo svolgimento dell’attività dei richiedenti.

 

            Al di là degli interventi a richiesta, il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora venga a conoscenza di situazioni rilevanti nell’ambito delle sue funzioni istituzionali.

 

            Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico, anche se non accolta, impone l’obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento.

 

            La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; in caso di omissione o di inadeguatezza della risposta da parte del responsabile del servizio interessato, lo stesso è sottoposto alle sanzioni ed alle responsabilità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

 

            Il Difensore civico con idonea motivazione può denunciare all’Amministrazione Comunale le cause di inefficienza degli uffici, prospettando la sostituzione dei responsabili se si riscontrano negligenze ed inidoneità gravi e reiterate.

 

 

 

ART. 16

Mediazione

 

            Relativamente ai casi per cui la legge prevede che i procedimenti possano essere conclusi da accordi tra la Pubblica Amministrazione e soggetti privati, il Difensore civico può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziale, sempre che il terzo gli affidi tale incarico con richiesta formale e l'Amministrazione Comunale lo accetti.

 

            La mediazione avviene con modalità informali che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore civico ed accettata per il Comune dal Sindaco o dall'Assessore al ramo e dal Responsabile del servizio.

 

ART. 17

Sanzioni per i dipendenti

 

            Il Difensore Civico può segnalare al Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la vigente normativa in materia, il funzionario o dipendente comunale o dell’Istituzione, Azienda od altro soggetto, che:

 

a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l’accesso del Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;

 

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l’esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell’art. 16;

 

c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico, senza averne dato adeguate giustificazioni;

 

d) nella formazione dell’atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell’inosservanza;

 

e) in generale, ostacoli, ritardi ed impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

 

            Il Responsabile dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari, dopo aver acquisito la decisione  se instaurare o meno un procedimento disciplinare, da parte del Segretario Generale per i funzionari e da parte dei rispettivi Responsabili dei servizi per il restante personale, dà comunicazione al Difensore civico delle proprie determinazioni e delle decisioni dell’organo competente.

 

Capo III

Rapporti istituzionali con gli organi del Comune

 

ART. 18

Relazioni con il Consiglio Comunale

 

1.  Il Difensore Civico, entro il 31 gennaio di ogni anno, ha l'obbligo di presentare al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente, indicando le disfunzioni e le irregolarità rilevate, formulando eventuali proposte, suggerendo soluzioni per la loro eliminazione, innovazioni procedurali ed organizzative per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

 

2.             La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco. Il Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed al Segretario Generale.

 

3.             Il Difensore Civico partecipa alla seduta del Consiglio Comunale nella quale viene esaminata la relazione, dandone personalmente lettura e fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

 

Alla relazione del Difensore civico viene data ampia pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio, su internet, etc..

 

            Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari  per il diritto d'accesso.

 

4.             Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

 

5.             La relazione viene pubblicata congiuntamente alla deliberazione consiliare relativa alla discussione.

 

6.             Nei casi di particolare rilevanza o urgenza il Difensore Civico può far conoscere singoli casi o questioni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché vengano discussi dall'organo consiliare, che deve essere convocato entro trenta giorni, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

 

7.             Il difensore civico ha facoltà di rendere nota all'opinione pubblica, attraverso i mezzi d'informazione, l'attività svolta.

 

ART. 19

Rapporti con la Giunta Comunale

 

1.              Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla Giunta Comunale in ordine all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

 

2.              La Giunta Comunale può convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta.

 

ART. 20

Rapporti con il Sindaco

 

1.  Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per quanto previsto dal presente Regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli Organi Comunali.

 

2.             Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della Giunta Comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni d'ufficio.

 

ART. 21

Rapporti con il Segretario Generale

 

1.  Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

 

2.      Il Segretario Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

 

3.      Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico, per l'esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 22

Relazioni periodiche

 

            Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può inviare apposita relazione al Consiglio Comunale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni o irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

 

ART. 23

Iscrizione all'Associazione Nazionale

Difensori Civici

 

            Il Difensore civico può iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori civici per realizzare tutti i fini deontologici  e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

 

Capo IV

Risorse umane e strumentali

 

ART. 24

Sede ed attrezzature

 

L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale adeguato al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, di facile accesso da parte del pubblico.

 

            All’ufficio del Difensore civico, per l'assolvimento delle proprie funzioni vanno assegnate adeguate risorse umane e strumentali in relazione ai carichi di lavoro strutturali, funzionali, procedurali ed operativi, tenendo conto delle generali risorse dell'ente.

 

            Nella rideterminazione della dotazione organica, ai sensi della vigente normativa in materia, la Giunta Municipale deve tenere conto dell'istituzione dell’ufficio del Difensore civico e assegnare il personale necessario dell’area amministrativa, con riferimento ai criteri di cui al comma precedente.

 

            Durante il periodo di assegnazione tale personale è alle dipendenze funzionali del Difensore civico ed assegnato all’U. O. “Segreteria Generale”.

 

ART. 25

Imputazione ed adempimenti di spesa

 

            Le spese inerenti il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico saranno previste in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune, attribuito al Responsabile del servizio “Segreteria Generale”.

 

Capo V

Norme di rinvio e finali

 

ART. 26

Norme di rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali, statutarie e tutte le circolari sulla materia.

 

Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate, nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonchè ogni altra disposizione incompatibile.

 

            Il presente regolamento, una volta efficace, potrà essere modificato con successiva deliberazione consiliare.

 

ART. 27

Informazione ai cittadini

 

Contestualmente all’entrata in vigore del regolamento e all’attivazione dell’ufficio del Difensore Civico, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni di tale istituto, il suo ambito di attività, la persona eletta ad esercitarla, la sede e gli orari d’ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi ed il carattere gratuito degli stessi.

 

ART.  28

Diffusione del Regolamento

 

            Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro giorni dieci dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili dei Servizi comunali, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dal Comune ed ai Consorzi ai quali il Comune partecipa.

 

            I responsabili dei servizi di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata conoscenza del contenuto del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme nello stesso contenute siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

 

ART. 29

Entrata in vigore

 

            Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo dalla data della ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto comunale.

 

L’entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.

 

ART. 30

Comunicazione

 

            Entro 10 giorni dall’insediamento del Difensore Civico sarà dato pubblico avviso con manifesti murali e messaggi televisivi circa le funzioni, sede e orari di servizio.

 

ART. 31

Norme finali

 

           Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni.

 

 


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