COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n° 1  del  16.12.2009

OGGETTO: Interruzione dei termini di decadenza e/o prescrizione della riscossione della TIA/TARSU dell’anno 2004 e dei termini di adozione degli eventuali atti propedeutici e/o connessi

L’anno duemilanove il giorno Sedici  del mese di dicembre alle ore 13,00 nella residenza municipale, il Commissario ad acta Dott. Carmelo Messina, nominato con i decreti dell’Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali nn° 1149/S3 e 1187/S3 del 10.12.2009, adotta la seguente determinazione:

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con L.R. 15.3.1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt.24  e 26 della l.r. n.3/12/1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 38936 del 14.12.2009, con la quale lo scrivente si è insediato presso questo comune in qualità di Commissario ad acta in esecuzione dei provvedimenti Assessoriali sopra citati;

VISTE le note, prot. nn.41547 del 6.11.2009 e 42839 del 17.11.2009, con le quali l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA) ha chiesto l’urgente intervento sostitutivo dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali presso i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale CT3, tra cui risulta incluso questo  Comune;

VISTE le note n. 30875 del 25.11.2009, con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha diffidato questo comune a provvedere alla determinazione della TIA/TARSU per gli anni dal 2004 al 2010;  nonché all’adozione degli eventuali atti finalizzati all’interruzione dei termini di prescrizione e/o di decadenza del diritto da parte del comune stesso o della Società d’Ambito a riscuotere le relative somme;

CONSIDERATO, altresì, che la stessa diffida pone in evidenza il  potenziale danno all’Erario Pubblico causato dall’eventuale decadenza e/o prescrizione degli importi relativi all’annualità 2004;

VISTO il regolamento  approvato dal C.D.A dell'ATO con delibera n. 25 del 06.09.2003 per l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 10.06.2006,  avente per oggetto “Simeto Ambiente S.p.A. Prestazione garanzia fideJussoria e conferma piani tariffari anni 2004, 2005, 2006 e tariffa provvisoria anno 2007- determinazioni” con la quale è stata determinata la TIA e le relative aliquote per gli anni suindicati in relazione ai piani finanziari trasmessi dall’ATO;

CHE in osservanza dell’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per  consolidati principi giurisprudenziali,  in mancanza di determinazione della tariffa dell’anno di competenza deve intendersi validamente prorogata di anno in anno l’ultima tariffa approvata;

VISTO lo statuto sociale per la costituzione della società d’Ambito il quale prevede “per il perseguimento dell’oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per i r.s.u. nei confronti degli utenti;

VISTE le comunicazioni effettuate dal comune di Paterno’  alla società d’Ambito con le note prot. n. 20/04 del 6.11.2003, n. 23/04 del 08.11.2003, n. 51/04 del 11.02.2004 e n. 55/04 del 19.02.2004, con cui sono stati trasmessi i dati relativi ai ruoli TARSU dei contribuenti  del Comune dell’anno 2003;

CHE con nota del 29.10.2004,  l'Associazione temporanea di imprese, affidataria del servizio di riscossione, ha comunicato all'ATO  l’avvio della bollettazione dell’anno 2004;  

VISTA la nota prot. 11534/09 del 14.12.2009, avente per oggetto “Relazione su attività di accertamento anno 2004 e seguenti” con la quale la Simeto Ambiente comunica che  per l’attività di accertamento è rimasta aggiudicataria la R.T.I. composta da Engeneering Tributi S.p.A.  e Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., il cui contratto tra le parti sarà verosimilmente stipulato in data 16.12.2009,

CHE a tutt’oggi l’attività di accertamento dell’evasione ed elusione della TIA o eventuali attività residue per il periodo in questione  sono oggetto di mirati provvedimenti da parte della Società d'Ambito atti  ad eliminare qualsiasi evasione o elusione della TIA;

RAVVISATO che a mente dell’art. 1 comma 161 della legge del 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni,  che ha unificato ed omogeneizzato i termini di decadenza della notifica dei tributi locali, fissando il termine di validità della notifica dell’avviso di accertamento al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere eseguito;

CONSIDERATO che recente giurisprudenza ha sintetizzato in una sequenza le fasi relative agli adempimenti che ciascun Organo, dei diversi livelli di governo ed ognuno per la rispettiva competenza, nel complesso sistema procedimentale è tenuto a  porre in essere, individuando schematicamente le seguenti azioni:

1) determinazione della tariffa da parte dei Comuni;

2) accertamento e riscossione da parte delle ATO;

3) istituzione da parte dei Comuni nel bilancio di previsione di un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione volto ad integrare la riscossione da parte delle ATO, al fine di coprire integralmente le spese di gestione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani;

4) eventuale difficoltà finanziaria finanziabile dal fondo di rotazione solo dopo il ricorso alle fonti di finanziamento alternativo, ivi comprese quelle degli enti locali dell'ambito territoriale e l'indebitamento bancario;

5) concessione eventuale alle ATO del fondo di rotazione con una procedura di rientro programmata;

6) finanziamento del rientro mediante la riscossione della tariffa da parte delle ATO;

7) possibilità di intervento del Presidente della Regione sulle ATO, nell’ipotesi di omesso versamento destinato alla restituzione dell’importo erogato dal fondo;

8) intervento dell’Assessore Regionale Autonomie Locali nelle ipotesi di omesso adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di cui al punto 3) e, in sede di procedura relativa al fondo di rotazione, in caso di insufficienza delle riscossioni da parte delle ATO, mediante il taglio dei trasferimenti per lo svolgimento delle funzioni amministrative;

RAVVISATO che una grave inerzia dell’ente locale, come affermato da principi di giurisprudenza amministrativa, posto che la mancata determinazione della base fiscale comporta un serio vulnus all’interesse sovracomunale alla corretta gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con possibile serio nocumento anche alla salute dei cittadini, impone l’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte dell’Assessore a ciò deputato;

ATTESO che si rende necessario ed improcrastinabile, ai fini della salvaguardia dell’integrità dell’erario pubblico,  procedere all’interruzione dei termini di decadenza e/o prescrizione mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,  di apposito avviso motivato entro il termine fissato dalla legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni; procedendo alla contestuale pubblicazione di apposito avviso pubblico da affiggere all’albo pretorio della casa comunale,  negli spazi pubblici comunali all’uopo destinati, e sul sito internet di questo comune;

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Siciliana  prot. 11524 del 7/12/2009 avente per oggetto “direttiva relativa a misure urgenti per fronteggiare le situazioni di crisi nel sistema di gestione integrata dei rifiuti “;  

VISTO l’art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 così come recepito dalla l.r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;                                                               

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati che si intendono richiamati e trascritti:

 

1)     Di interrompere i termini di decadenza della notifica dell’avviso di pagamento della TIA/TARSU dell’anno 2004 nonché interrompere i termini di adozione di qualsiasi atto propedeutico e/o connesso.

2)     Di dare mandato al rappresentante legale di questo Comune di :

a)     Vigilare affinché la società d’Ambito, che opera anche attraverso la società di imprese per l’accertamento nonché per l’emissione dei rispettivi ruoli della TIA/TARSU ponga in essere tutti gli adempimenti al fine di evitare la prescrizione e/o decadenza della Tariffa dell’anno 2004, ivi comprese le sanzioni previste dal decreto legislativo 472/97 e successive modificazioni, entro il termine normativamente prescritto.

b)    portare a conoscenza dei contribuenti dell’adozione della presente determinazione mediante avviso pubblico da affiggere all’albo pretorio,  negli spazi pubblici comunali all’uopo destinati e sul sito internet del comune, entro il termine perentorio di giorni tre.

3)     Di dare mandato agli uffici competenti, di produrre entro e non oltre venti giorni a decorrere dalla data della presente, tutti gli elementi necessari alla verifica nonché di richiedere all'ATO la documentazione necessaria di competenza:

a)     della determinazione della TARSU/TIA  per gli anni dal 2004/2010;

b)    dell’avvenuta predisposizione dei ruoli TARSU/TIA da parte dell’ATO;

c)     della riscossione in atto anche in forma coattiva;

d)    dell’attivazione di forme di contrasto di elusione/evasione fiscale;

e)     dell’avvenuto incasso dei ruoli deliberati distinti per anno e dei relativi riversamenti alle società d’ambito;

f)      dell’avvenuto pagamento alle società d’ambito per gli ulteriori servizi a prestazione;

g)     dell’avvenuto pagamento delle quote per spese di compartecipazione ai costi del servizio delle società d’ambito.  

Dare atto che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Disporre la notifica della presente ai responsabili degli uffici competenti e agli enti ed organi direttamente interessati alla problematica nonché alla “Società A.T.O Catania 3 Simeto Ambiente S.p.A.”.

                                                                           IL COMMISSARIO AD ACTA

                                                                                   Dott. Carmelo Messina